Aggiornamento sui chetoni di lampone

4.1.1

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Con una nota emanata il 4 dicembre 2015, il Ministero della Salute ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’utilizzo dei chetoni di lampone impiegati negli integratori alimentari.  Nella tradizione alimentare ed erboristica italiana i frutti di lampone sono consumati freschi oppure sotto forma di sciroppo, succo o gelatina piuttosto che in forma di estratti. Il lampone in frutto (Rubus idaeus L) è già contemplato negli allegati del decreto del 27 marzo 2014 che ha aggiornato il decreto ministeriale del 9 luglio 2012 sulle sostanze e i preparati vegetali ammessi all’uso negli integratori. Secondo le norme in vigore, quindi, i preparati e gli estratti di frutto di lampone che hanno fatto registrare una storia di consumo tradizionale possono essere impiegati negli integratori come ingredienti con il titolo di chetoni che ne deriva, mentre i chetoni tal quali non possono essere utilizzati come ingredienti poiché si devono considerare come novel food. Secondo i dati disponibili il tenore naturale di chetoni nel frutto è molto basso, tra 0,009 e 4,3 mg/kg, si legge nella nota ministeriale, che continua: “…sulla base delle notifiche pervenute e considerando che in pubblicità si arriva a rivendicare un elevato tenore di chetoni per prodotti privi in etichetta di indicazioni sulla titolazione dell’estratto impiegato come ingrediente, si è ritenuto di dover definire il tenore di chetoni ammissibile per la sua derivazione naturale in estratti che, per la loro tipologia e il conseguente profilo compositivo, non si configurano come novel food”. Si conclude perciò che “tenuto conto della variabilità nelle piante del contenuto di sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, per essere considerato di derivazione naturale il tenore di chetoni negli estratti idroalcolici di frutto di lampone non deve risultare superiore a 50 mg/kg (0,005%)”. Di conseguenza le aziende dovranno conformare i prodotti a queste indicazioni a partire dalle produzioni avviate dal 2016.