Fuori gli integratori dalla Legge 27

Il 24 ottobre è entrato in vigore, dopo varie e inascoltate richieste di proroga, il Decreto legge sulle liberalizzazioni del 24 gennaio 2012 (convertito nella Legge 27 del 24 marzo di quest’anno) e con esso l’articolo 62 che disciplina “le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”. Qualche giorno prima, il 19 ottobre, è stato emanato anche il decreto attuativo.

Il pacchetto dell’articolo 62 – che trae spunto dalla Direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, a oggi non ancora recepita in Italia – introduce una serie di regole sulle transazioni commerciali dei prodotti agricoli e alimentari che si applicano a tutti gli operatori della filiera. Non soltanto quindi agricoltori, grande distribuzione e industrie di trasformazione, ma anche farmacie, esercizi di vicinato, e di conseguenza anche le erboristerie.

Le procedure che la legge impone riguardano la stesura dei contratti,  che per essere validi devono essere stipulati in forma scritta, prevedere durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto (in parte attenuate nel decreto attuativo), le modalità con cui eseguire i pagamenti e il divieto di pratiche commerciali cosiddette “sleali”.

La criticità maggiore per gli erboristi – quella che sta determinando maggiore preoccupazione nella categoria – si concentra proprio sull’aspetto dei pagamenti che, dal 24 ottobre, devono avvenire inderogabilmente entro 30 giorni per i prodotti alimentari deteriorabili ed entro 60 per tutti gli altri. Ciò a partire dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Se questi termini non sono rispettati, oltre al pagamento degli interessi di mora, è prevista una rilevante sanzione amministrativa, che va da un minimo di 500 a un massimo di 500.000 euro, proporzionale a ritardo e dimensione dell’impresa. Obblighi e sanzioni insostenibili per la categoria, specie in una congiuntura economica come quella che stiamo attraversando.

Sembra incredibile, ma questa legge estende l’obbligo a tutti i prodotti alimentari, inclusi quelli non deteriorabili come gli integratori. È questo il tallone di Achille di una norma originariamente pensata per correggere gli squilibri delle relazioni commerciali nel settore agroalimentare e tutelare i piccoli fornitori dai ritardi della grande distribuzione, ma poi allargata all’insieme della filiera, riunendo in un unico calderone realtà e prodotti molto diversi fra loro. Un pastrocchio legislativo tutto italiano, dato che per esempio in Francia i pagamenti vengono già fatti a 30 giorni, ma esclusivamente nel settore ortofrutticolo e non in maniera indiscriminata come vorrebbe la legge 27.

D’altra parte se è comprensibile che una merce altamente deperibile come il latte, che si vende nell’arco di pochi giorni, venga pagata tempestivamente, non si può dire lo stesso per gli integratori e per altri prodotti venduti in erboristeria, incluse le erbe taglio tisana. Non ha nessun senso, infatti, applicare l’articolo 62 a questa tipologia di prodotti, non soltanto dotati di una specificità nel settore alimenti di cui fanno parte, ma che sono venduti in un arco di tempo molto più ampio.

Si riapra perciò subito la trattativa fra le realtà del settore – erboristi, associazioni di categoria e imprenditoriali – e le autorità competenti (Ministeri delle politiche agricole e delle attività produttive) per modificare la norma su questo aspetto sostanziale. Una sponda in questo senso si può trovare nello stesso decreto attuativo che, all’art. 1, circoscrive esplicitamente l’attuazione “in modo particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.

Deve prodursi uno sforzo da parte di tutti per evitare che l’applicazione generalizzata di questo provvedimento legislativo crei ulteriori problemi in una fase economica già difficile.

Quanto a noi, proponiamo una petizione, su cui raccogliere le firme di tutti gli operatori del settore, per chiedere al governo la modifica della Legge 27.

 di Mariella Di Stefano

 

 

 

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