Corte Ue: stop a cosmetici sperimentati su animali

The blue jar of moisturizing gel with blue water splash around the jar on the gradient blue backgroundDal 2013 nell’Unione Europea (UE) non è ammessa la vendita di cosmetici testati su animali; il riferimento normativo è il Regolamento europeo n. 1223/2009, modificato nel luglio del 2013. Una recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea ha riaffermato questo principio stabilendo che è vietata l’immissione nel mercato comunitario di prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati sugli animali, anche se la sperimentazione avviene al di fuori dell’UE. La Corte si riferisce al caso in cui i risultati dei test sugli animali siano utilizzati per dimostrare la sicurezza dei prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione. Il verdetto ha analizzato il caso dell’European Federation for Cosmetic Ingredients (Effci), un’associazione di categoria che rappresenta i produttori di ingredienti impiegati nei cosmetici nell’Unione Europea. Tre membri di questa associazione hanno condotto sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione affinché determinati cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone. L’Effci si è rivolta quindi alla giustizia britannica per verificare se le tre società potessero andare incontro a sanzioni penali in caso di immissione sul mercato britannico di cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a sperimentazioni animali. Il regolamento UE intende promuovere il ricorso a metodi alternativi, che non facciano uso della sperimentazione animale per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. Per questo, ha sancito la Corte europea, si può vietare “l’immissione sul mercato comunitario di prodotti cosmetici, di cui alcuni ingredienti sono sperimentati su animali al di fuori dall’Unione per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi, se i dati risultanti da queste sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza di questi prodotti”. L’accesso al mercato europeo è dunque subordinato al rispetto del divieto di fare ricorso alla sperimentazione animale.