È stata emanata il 27 maggio u.s. la circolare ministeriale “Indicazioni sull’uso delle piante e delle loro parti negli integratori alimentari per garantire la sicurezza e tutela dei cittadini”.
Il documento – richiamando “l’attenzione delle amministrazioni e degli operatori economici su regole e norme comportamentali” – specifica che all’origine della circolare ci sono l’immissione in commercio di nuove tipologie di integratori alimentari a base di piante, l’aumento di modalità pubblicitarie “volte a creare confusione tra farmaci e integratori” o a proporre gli integratori come farmaci e le irregolarità riscontrate dai controlli effettuati dal Ministero della Salute.
Al fine di chiarire dubbi interpretativi rispetto alla corretta applicazione della normativa in vigore, la norma ribadisce “la responsabilità in carico agli operatori del settore alimentare di scegliere ingredienti impiegabili sulla base delle norme vigenti, di formulare integratori alimentari costituiti da combinazioni di ingredienti che risultino sicure”.
Sull’impiego di piante, loro parti o estratti la circolare ricorda che:
– possono essere impiegati come ingredienti solo piante, parti o estratti con una storia significativa di consumo alimentare prima del 1997 e che in assenza di questo requisito “sono da considerarsi novel food e quindi non impiegabili fino al rilascio di una autorizzazione a livello europeo”.
– L’elenco allegato al DM 10 agosto 2018 comprende tutte le piante per le quali è maturata la storia di consumo significativo, che possono essere pertanto impiegate. L’elenco però si riferisce esclusivamente alle piante e a preparazioni o estratti che abbiano maturato la storia di consumo significativo sulla base dei dati raccolti dall’Osa. L’uso di estratti o preparati da piante presenti nell’elenco è subordinato all’applicazione del Regolamento 2015/2283 sui novel food.
– Estratti e preparati vegetali impiegati negli integratori devono presentare titoli di sostanze attive compatibili con il livello che può essere raggiunto secondo le modalità tradizionali di preparazione, in caso contrario si applica il citato Regolamento sui novel food.
– Non può essere definito “estratto” un ingrediente rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. In questo caso occorre valutare se la sostanza in questione è ammissibile ai sensi del Regolamento e non la pianta da cui deriva.
– Un integratore alimentare formulato con diverse piante singolarmente impiegabili potrebbe avere effetti indesiderati e, ad esempio, presentare effetti sinergici in combinazione o interferire con i normali processi metabolici. Per questo, l’operatore dovrà fare una valutazione sulla base della letteratura scientifica disponibile sulla sicurezza del prodotto derivante dalla presenza di più specie vegetali.
Infine la nota del Ministero della Salute ricorda che l’integratore deve sempre rispondere ai requisiti della normativa specifica, alle normative a tutela della sicurezza alimentare e alle disposizioni generali su etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.
Scarica qui il documento del Ministero.