Ministero della Salute: preparazioni estemporanee a base di piante

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Ufficio 4 del Ministero della Salute ha diffuso in questi giorni la nota 3443 con cui riafferma, in conformità con il Decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che soltanto l’erborista in possesso del diploma ai sensi della Legge 6.1.1931, n.99 e i laureati in Scienze e/o Tecniche erboristiche, oltre ai farmacisti, sono abilitati ad allestire preparazioni estemporanee ad uso alimentare costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante.

Le piante utilizzabili sono quelle indicate nel Decreto ministeriale del 10 agosto 2018, così come modificato nell’allegato 1 del Decreto 9 gennaio 2019.

La nota precisa, inoltre, che le preparazioni così allestite devono presentare contenuti compatibili sul piano qualitativo e quantitativo con un ruolo di tipo fisiologico e non terapeutico e non devono, dunque, essere identificati in alcun modo come medicinali né come integratori alimentari.

Il documento riconferma il ruolo centrale della figura professionale dell’erborista in quest’ambito.

24.01.19 PREPARAZIONI ESTEMPORANEE – Nota del Ministero della Salute DGISAN 0003443-P-24012019 (allegato)