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Si attendeva questa pronunciamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dal 2021, quando il Regolamento UE 2021/468, subito recepito in Italia con una Circolare del Ministero della Salute, vietava l’impiego e la commercializzazione dei preparati a base di Aloe contenenti aloe-emodina, emodina, aloina A, aloina B e dantrone.
Con quell’atto si stabiliva anche che altre tre piante contenenti idrossiantraceni – rabarbaro, senna e frangula – fossero sottoposte a scrutinio per un periodo di 4 anni durante i quali le aziende del settore avrebbero potuto raccogliere dati scientifici che ne dimostrassero la sicurezza e l’assenza di genotossicità.
Il parere dell’EFSA sulle specie botaniche contenenti derivati idrossiantracenici è arrivato, con la pubblicazione sul giornale dell’EFSA il 23 maggio, e non c’è affatto da rallegrarsi per le prospettive che apre.
L’Autorità europea scrive, infatti, di non essere in grado di valutare la sicurezza delle preparazioni a base di antrachinoni sulla base degli studi che sono stati effettuati nel periodo di ‘scrutinio’. Si tratta – lo ricordiamo – di 15 studi effettuati in sintonia con le linee guida pubblicate dalla stessa EFSA, tutti negativi circa la presunta genotossicità attribuita alle sostanze sotto ‘esame’.
La ragione portata dal panel di esperti dell’EFSA è che queste piante/preparati vegetali contengono aloe-emodina ed emodina – già ‘bollate’ come genotossiche, peraltro in un unico e controverso esperimento in vivo – e che le ricerche pubblicate nel frattempo hanno riguardato comunque preparati vegetali a basse concentrazioni di aloe-emodina e di altri idrossiantraceni. Di conseguenza non si può escludere una loro eventuale genotossicità, così come non è possibile stabilire una soglia di sicurezza delle preparazioni che le contengono.
Torneremo presto su questa decisione dell’EFSA con ulteriori approfondimenti e dettagli scientifici. Stay tuned!